LEGGE REGIONALE - 10/08/2012 - N° 41
Disciplina in materia funeraria e di polizia
mortuaria.
IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Promulga
la
seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI
Art. 1 (Finalità, oggetto e principi)
1. La
presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito
necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il
rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare
l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le attività
pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle
prestazioni.
2. In
particolare, la presente legge:
a) definisce
le funzioni della Regione ed individua i compiti dei Comuni e le modalità di
svolgimento delle loro funzioni e servizi;
b) disciplina,
per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla
polizia mortuaria;
c) regolamenta
le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività
funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle
finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.
3. Ai fini
della presente legge:
a) nell'ambito
necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia
dal Comune sia dal Sistema sanitario regionale, quali il trasporto funebre per
indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità
giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, le attività di medicina necroscopica,
la dotazione di deposito di osservazione ed obitorio;
b) nell'ambito
cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità
del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro
registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione,
l'illuminazione elettrica votiva;
c) nell’ambito
della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di
vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.
4. La Regione
promuove l’informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore
impatto per l’ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni
comunità.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini
della presente legge si intende per:
a) incaricato
al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di
pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata
ad eseguire il trasporto di feretri;
b) attività
funebre: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
1) disbrigo
delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
2) fornitura
di casse mortuarie ed altri articoli funebri;
3) preparazione
del cadavere e confezionamento del feretro;
4) trasporto
di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le
modalità indicate nella presente legge;
5) recupero
di cadaveri o resti mortali su disposizione dell’autorità giudiziaria da luoghi
pubblici o privati;
c) autofunebre:
mezzo mobile autorizzato ad uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri;
d) autopsia:
accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte o di altri
fatti riguardanti il cadavere, disposto dall’autorità giudiziaria;
e) bara
o cassa: contenitore destinato a contenere un cadavere;
f) cadavere:
corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;
g) casa
funeraria: luogo dove assicurare le attività proprie delle strutture per il
commiato, l’osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i
trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l’esposizione del cadavere;
h) cassetta
resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
i) ceneri:
prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali
assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi;
j) cinerario:
luogo destinato alla conservazione delle ceneri;
k) cimitero:
luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la
collettività;
l) cofano
- contenitore per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza
meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e
dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici,
non a chiusura ermetica;
m) cofano
- contenitore di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare
in caso di tumulazione;
n) colombaro
o loculo o tumulo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un
feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei;
o) cremazione:
riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche
riconoscibili o dell’esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o
di ossa;
p) deposito
di osservazione: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne
eventuali segni di vita, per la durata del periodo di osservazione;
q) dispersione:
versamento del contenuto di un’urna cineraria in un luogo all’interno del
cimitero, sia all’aperto che al chiuso, o all’esterno del cimitero, in natura;
r) esiti
di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di
esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
s) feretro:
insieme della bara e del cadavere in essa contenuto;
t) impresa
funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l’attività funebre;
u) inumazione:
sepoltura del feretro nella nuda terra;
v) medico
curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico
preliminare al decesso;
w) obitorio:
luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di
procedere ad indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di
persona deceduta in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
x) operatore
funebre o necroforo: persona che effettua operazioni correlate all’attività
funebre;
y) ossa:
prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
z) ossario
comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
aa) resti
mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti
dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione,
saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o
tumulazione;
bb) riscontro
diagnostico: accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari
ed epidemiologici;
cc) struttura
per il commiato: luogo dove assicurare il periodo di osservazione e
eventualmente svolgere il rito del commiato;
dd) salma:
corpo inanimato di una persona fino all’accertamento della morte;
ee) tanatocosmesi:
trattamento estetico della salma per migliorarne l’aspetto, da attuare senza
ostacolare eventuali manifestazioni vitali;
ff) traslazione:
operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una
sepoltura ad un’altra;
gg) tumulazione:
sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti
ossei o urna cineraria;
hh) urna
cineraria: contenitore di ceneri.
TITOLO II
FUNZIONI E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI IN AMBITO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Capo I
Funzioni regionali
Art. 3 (Funzioni della Regione)
1. Al fine di
garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sull’intero territorio
regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle
ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela
delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate
dalla presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nei
confronti dei Comuni e delle Aziende sanitarie locali, che sono tenuti a
fornire alla Regione le necessarie informazioni.
2. La
Regione, d’intesa con l’ANCI e le associazioni di categoria, promuove
l’adozione del codice deontologico delle ditte individuali e delle società che
svolgono attività funebre.
Art. 4 (Poteri
sostitutivi)
1. Con
riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti ai Comuni, in caso di accertata
inattività che comporti inadempimento a quanto previsto dalla presente legge,
il Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta
competente per materia, assegna all'Ente inadempiente un congruo termine per
provvedere.
2. Decorso
inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, sentito il soggetto
inadempiente, nomina un Commissario che provvede in via sostitutiva.
3. Le spese
relative all'attività del Commissario sono poste a carico dell'ente
inadempiente.
Capo II
Funzioni e compiti dei Comuni
Art. 5 (Norme in materia di cimiteri)
1. Il Comune
assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di
quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in
associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori.
2. I cimiteri
devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro
abitato.
3. Per quanto
non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme
contenute nel titolo VI del R.D. 27.7.1934, n. 1265 (Approvazione del testo
unico delle leggi sanitarie).
4. L’area
cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L’area di rispetto
lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:
a) la
necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
b) l’eventuale
necessità di ampliamento;
c) l’eventuale
presenza di servizi o impianti tecnologici all’interno del cimitero e le
conseguenti distanze di tutela;
d) il
rispetto delle attività di culto.
5. In ogni
cimitero sono presenti almeno:
a) un
campo di inumazione;
b) un
campo di inumazione speciale;
c) una
camera mortuaria;
d) un
ossario comune;
e) un
cinerario comune.
6. In
relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel
cimitero sono realizzati:
a) loculi
per la tumulazione di feretri;
b) celle
per la conservazione di cassette ossario;
c) celle
per la conservazione di urne cinerarie;
d) uno
spazio per la dispersione delle ceneri.
7. La camera
mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o
della cremazione.
8. L'ossario
comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente
mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non
siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.
9. Il
cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non
siano richieste dai familiari per altra collocazione.
Art. 6 (Funzioni dei Comuni e gestione dei servizi in ambito necroscopico e
cimiteriale)
1. Fermo
restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale i Comuni, in forma
singola o associata, esercitano le funzioni ad essi conferite in ambito
necroscopico e cimiteriale attraverso apposito regolamento da adottarsi entro
120 giorni dalla pubblicazione della presente legge; in caso di accertata
inerzia trova applicazione l’art. 4.
2. In
particolare il regolamento di polizia mortuaria:
a) stabilisce
l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle
strutture obitoriali, delle strutture per il commiato e delle case funerarie;
b) definisce
i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del
terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
c) fissa
le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
d) disciplina
le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto
funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
e) fissa
le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne
cinerarie;
f) stabilisce
le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario
comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.
3. I servizi
in ambito necroscopico e cimiteriale sono gestiti nelle forme previste dalla
vigente legislazione in materia di servizi pubblici locali con modalità che
garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della
popolazione, soprattutto nel rispetto sempre dei principi di equità e decoro.
4. I servizi
mortuari delle strutture sanitarie pubbliche, di quelle private accreditate e
dei cimiteri non possono essere gestiti da soggetti esercenti, nemmeno per il
tramite di società controllate o collegate, l'attività funebre di cui al titolo
IV. Le gestioni che risultano essere in contrasto con la presente disposizione
cessano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. I Comuni
provvedono a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per
la fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con
particolare riguardo agli aspetti economici ed alle diverse pratiche funerarie
consentite dall'ordinamento.
6. Ai Comuni
sono attribuite le funzioni autorizzatorie per l’apertura delle strutture per
il commiato di cui all'art. 36 e delle case funerarie di cui all’art. 37. I
Comuni, inoltre, individuano negli strumenti urbanistici locali le aree idonee
per la realizzazione delle strutture per il commiato e delle case funerarie.
7. I Comuni
provvedono a formare adeguatamente il personale addetto alle operazioni
cimiteriali e il responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli
aspetti concernenti gli adempimenti previsti dallo specifico ruolo definito
dalla presente legge.
8. Fermo
restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali o ossa
umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune
può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale
(ASL) territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali,
di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati
motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite
dalla normativa vigente.
9. Il Comune
assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di
bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari. In caso di
disinteresse da parte dei familiari resta fermo l’obbligo di recupero delle
spese sostenute dal Comune a carico degli aventi causa. Il Comune assicura, altresì,
il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla
pubblica via o in luogo pubblico.
10. La
vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella
presente legge spettano al Comune, che si avvale, per gli aspetti
igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente
competente.
TITOLO III
NORME DI POLIZIA MORTUARIA
Capo I
Adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte
Art. 7 (Organizzazione delle attività di medicina necroscopica)
1. Le strutture
di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le
funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di
medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell’attività
stessa. Tali strutture intervengono in particolare nei casi di morte improvvisa
o per cause ignote e provvedono, altresì, al riscontro diagnostico, nelle
evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti
cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza
medica, o comunque deceduti fuori dall’ospedale, e negli altri casi per i quali
si renda necessario l’accertamento.
2. La
funzione di medico necroscopo è svolta dai medici dipendenti delle strutture di
Medicina Legale, del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti Sanitari di
Base delle ASL, al fine di assicurare la tempestività e l’ottimale
distribuzione del servizio.
3. Tutte le
funzioni attribuite al "coordinatore sanitario" della ASL nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 (Approvazione del regolamento
di polizia mortuaria), si intendono trasferite al Responsabile del Servizio di
Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle
ASL, che vi assolve attraverso l'organizzazione propria del servizio, con
esclusione della proposta di ridurre il periodo di osservazione (art. 10 del
D.P.R. 285/1990) che compete invece al medico necroscopo.
Art. 8 (Dichiarazione, accertamento di morte e denuncia delle cause di morte)
1 Dopo la dichiarazione
e l’avviso di morte secondo le modalità stabilite dalle norme sull’ordinamento
di stato civile, l’accertamento di morte è effettuato:
a) dal
Direttore sanitario o da un medico suo delegato, qualora il decesso avvenga in
struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il
periodo di osservazione;
b) dal
medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla ASL territorialmente
competente, in caso di decesso in abitazione privata o in altro luogo, comprese
le strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali.
2. L’accertamento
di morte è effettuato dal medico necroscopo non prima di quindici ore dal
decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990, e
comunque non oltre le 30 ore.
3. Il medico
necroscopo, contestualmente all’accertamento di morte, rilascia il nulla osta
al trasporto di cui al capo II del titolo III e alla sepoltura.
4. La denuncia delle cause di morte è effettuata, secondo
le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente,
entro ventiquattro ore dall’accertamento del decesso.
5. La
denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante il quale provvede
a compilare la scheda di morte Istat.
6. Qualora il
medico curante non sia reperibile, la denuncia delle cause di morte è
effettuata dal medico necroscopo sulla base di adeguata e comprovante
documentazione sanitaria da cui si possa evincere la malattia o l’evento
traumatico che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi,
ha condotto al decesso, con compilazione della relativa scheda di morte Istat.
7. In caso di
riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata
dal medico che esegue detti accertamenti.
Art. 9 (Decesso per malattia infettiva e diffusiva)
1. Il medico,
che nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell’art. 8, ritiene
che la causa del decesso sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva ovvero
sospetta di esserlo, deve comunque notificarla all'autorità sanitaria competente,
provvedendo altresì ad adottare, a tutela della salute pubblica, le misure che
si rendono di volta in volta necessarie per limitarne la diffusione. Tali
misure devono comunque essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e
non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'art. 18,
comma 1, del D.P.R. 285/1990.
2. In ogni
caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare,
indipendentemente dalla causa del decesso, adeguati mezzi di protezione per
prevenire un eventuale contagio, al fine di evitare il contatto con liquidi
biologici.
Art. 10 (Periodo di osservazione)
1. Il periodo
di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni
tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale
viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo
di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore,
salvo quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 285/1990.
3. Qualora si
tratti di soggetti deceduti in luoghi pubblici o comunque in luoghi non idonei
per lo svolgimento del periodo di osservazione, ovvero quando sia richiesto il
riscontro diagnostico, l’autopsia o altro provvedimento disposto dall’autorità
giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di
ricovero pubbliche o accreditate o presso gli obitori comunali.
4. Il
deposito di salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in
gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l’attività funebre.
5. A
richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare del defunto, la
salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione,
dal luogo del decesso:
a) alla
sala del commiato;
b) all’obitorio
o deposito di osservazione del Comune;
c) all’abitazione
propria dei familiari;
d) alla
casa funeraria.
6. Ai fini
della presente legge, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita
dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed
adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo
familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al
terzo grado.
7. L'impresa
funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di
stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato
trasferito per l'osservazione.
8. Le spese
per il trasporto della salma ai sensi del comma 5 sono a carico dei
richiedenti.
9. Per motivi
di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Comune può disporre l’utilizzo
di spazi presso strutture sanitarie, case funerarie, sale del commiato,
obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.
Art. 11 (Rinvenimento di cadavere, di resti mortali
e di ossa umane)
1. Nel caso
di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa
umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente le Autorità comunali che ne
danno subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica
sicurezza e alla ASL.
Art. 12 (Prelievo di cornea a scopo di trapianto
terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio)
1. Per
consentire il prelievo di cornea presso l’abitazione in cui è avvenuto il
decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i
congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione alla ASL.
2. Nel caso
in cui la persona deceduta abbia disposto l’utilizzo del proprio cadavere per
finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno
comunicazione all’ufficiale di stato civile, che rilascia l’autorizzazione al
trasporto, previo assenso e a spese dell’istituto ricevente.
Art. 13 (Requisiti degli obitori cimiteriali o di
presidi ospedalieri)
1. Gli
obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri devono rispettare i requisiti minimi
strutturali, impiantistici e di attrezzature previsti dalla vigente normativa
nazionale e regionale.
2. La
vigilanza sui requisiti igienico-sanitari degli obitori e sulla loro
funzionalità compete al Direttore Sanitario di Presidio, in caso di obitorio ospedaliero,
ovvero al responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
delle ASL, qualora l’obitorio abbia una sede extraospedaliera.
Art. 14 (Imbalsamazione)
1. I
trattamenti di imbalsamazione del cadavere possono essere richiesti dai coniugi,
dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero
dagli ascendenti, discendenti, collaterali e affini fino al terzo grado e
possono iniziare solo dopo che sia stata rilasciata l’autorizzazione da parte
dell’Autorità comunale, previo parere della ASL, Servizio di Medicina Legale e
Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, non prima che sia
trascorso il periodo di osservazione della morte.
2. La
richiesta di autorizzazione all’imbalsamazione viene presentata al Comune e
alla ASL competente per territorio. Deve essere corredata dalla dichiarazione
di un medico, legalmente abilitato all’esercizio professionale, incaricato
dell’operazione, che indica il procedimento che intende utilizzare, il luogo e
l’ora in cui la effettuerà. Deve essere inoltre corredata dal certificato del
medico necroscopo e dal certificato del medico curante che esclude il sospetto
che la morte sia dovuta a reato.
3. I Servizi
di Medicina Legale e di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL,
rilasciano il parere di competenza e assicurano la vigilanza sulle operazioni.
4. Sono
vietate le operazioni di imbalsamazione sui cadaveri portatori di radioattività
o di malattie infettive.
Art. 15 (Tanatocosmesi)
1. I
trattamenti di tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari
trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10 e dopo l'effettuazione
della visita necroscopica di cui all'art. 8.
Capo
II
Trasporto funebre
Art. 16 (Trasferimento di salma)
1. Il
trasferimento di salma è previsto:
a) nei
casi di decesso in luoghi pubblici e decesso in abitazioni inadatte per
l’osservazione;
b) su
richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell’art. 10,
per trasferimento presso luogo di osservazione diverso dal luogo del decesso.
2. Qualora il
decesso avvenga in abitazioni non idonee per l’osservazione o in luoghi
pubblici, la salma deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o
l’obitorio comunale (art. 12 D.P.R. 285/1990) o presso il servizio mortuario
delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate. Su richiesta dei
componenti il nucleo familiare la salma può essere trasportata con oneri a
carico dei richiedenti presso le strutture di cui al comma 5 dell’art. 10.
3. Il
trasporto della salma da un'abitazione non idonea è disposto dal medico che
presenta la denuncia delle cause di morte o dal medico necroscopo.
4. Su
richiesta dei familiari dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6
dell’art. 10, il Direttore Sanitario dell’Ospedale dove è avvenuto il decesso
può autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle
strutture per il commiato, alle case funerarie, all’obitorio comunale, alla
propria abitazione; l’autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle
condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da
raggiungere.
5. Su
richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell’art. 10, il
medico necroscopo può autorizzare il trasporto di una salma dall’abitazione in
cui è avvenuto il decesso alle strutture per il commiato, alla casa funeraria o
all’obitorio comunale; l’autorizzazione viene rilasciata dal medico che
interviene anche prima delle quindici ore; resta fermo il successivo
accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del
medico necroscopo competente per territorio.
6. Durante il
trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un
contenitore impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali
manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute
pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da
personale qualificato, che redige un apposito verbale.
7. Salvo il
caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della Struttura
ricevente o suo delegato registra l’accettazione della salma, con l’indicazione
del luogo di partenza, dell’orario di arrivo, dell’addetto al trasporto e
trasmette tali informazioni al Comune cui è destinata la salma e alla ASL
competente per territorio.
8. Se la
salma viene trasportata in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il
decesso, purché nell’ambito della Regione Abruzzo, i soggetti di cui ai commi
3, 4 e 5 che rilasciano l’autorizzazione devono darne comunicazione, unitamente
ad una copia della denuncia delle cause di morte, al Comune a cui è destinata
la salma e alla ASL competente per territorio.
Art. 17 (Trasporto di cadavere)
1. Costituisce
trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del
rinvenimento all’obitorio, alla camera mortuaria, alle case funerarie, alle
strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa
l’abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall’uno all’altro di
questi luoghi. Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l’accertamento
delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione, il
trasporto deve avvenire con le medesime modalità indicate per le salme di cui
al comma 6, dell’art. 16.
2. Il
trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento
valevole per tutti i trasferimenti sopraindicati, dal Comune ove è avvenuto il
decesso, previa comunicazione al Comune di destinazione, qualora il trasporto
sia verso un altro Comune. Il Comune deve acquisire il nulla osta al trasporto
rilasciato dal medico necroscopo nello svolgimento delle funzioni di cui
all’art. 8.
3. Ogni
cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10, qualunque
sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato,
deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
4. Il
cadavere deve essere collocato in una bara avente i requisiti richiesti in
relazione al tipo di trasporto e al destino del feretro; il trasporto deve
avvenire mediante l’utilizzo di idonea auto funebre e deve essere effettuato da
personale qualificato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori.
5. L’esatto
adempimento delle procedure di chiusura e di confezionamento dei feretri è
delegato all’incaricato del trasporto. L’incaricato redige un verbale
dell'operazione eseguita e dichiara l’identità del defunto e il corretto
adempimento di tutte le procedure previste dalla legge, in riferimento al tipo
di trasporto e al destino del feretro. Il predetto verbale costituisce
documento di accompagnamento del feretro, unitamente ai decreti di
autorizzazione del Comune dove è avvenuto il decesso, per il trasporto, il
seppellimento o la cremazione. In una copia del predetto verbale deve essere
annotato il ricevimento del feretro da parte del servizio di custodia
cimiteriale in caso di sepoltura.
6. In caso di
trasporto di cadaveri all’estero si applicano le norme vigenti (artt. 27 e 29
D.P.R. 285/1990).
7. I
trattamenti antiputrefattivi sono disciplinati dal medico necroscopo; sono
eseguiti sotto la sua responsabilità e vigilanza e devono essere limitati ai
casi di effettiva necessità.
8. Nel caso
il cadavere debba essere cremato o inumato, l’obbligo della doppia cassa di cui
all’art. 30 del DPR 285/1990 può essere assolto con l’utilizzo di un involucro
di materiale biodegradabile, da porre all’interno della cassa di legno, che
garantisca l’impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente
all’assolvimento della pratica funeraria prescelta.
Art. 18 (Trasporto di resti mortali)
1. Il
trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto a
particolari prescrizioni igienico-sanitarie.
2. Il
trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili deve essere autorizzato
dal Comune competente per territorio.
3. Il
trasporto di parti anatomiche per la sepoltura in cimitero o la cremazione deve
essere sottoposto al nulla osta della ASL competente per territorio e
autorizzato dal Comune.
Art. 19(Prodotti del concepimento)
1. L'ASL
rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei
prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati
morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la
sepoltura nel cimitero o la cremazione.
2. Il Comune
autorizza il trasporto di cui al comma 1.
3. Il
trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con
mezzi propri.
Art. 20(Vigilanza igienico sanitaria)
1. Il Comune
deve comunicare tempestivamente al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità
Pubblica della ASL competente per territorio via fax, per posta elettronica o
telefonicamente, tutte le autorizzazioni al trasporto rilasciate.
2. Ai fini di
quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18, 19 è escluso dalla nozione di
trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell’ambito della
medesima struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto non
può essere svolto da personale dipendente, a qualsiasi titolo, da un soggetto
esercente l’attività funebre.
Art. 21(Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse)
1. Le
autofunebri destinate al trasporto di salme e cadaveri su strada, sono
rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, che deve essere
nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale
impermeabile, facilmente sanificabile e disinfettabile, e sono attrezzate in
modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.
2. Le rimesse
devono essere in possesso di specifica certificazione di agibilità e devono
essere dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione
delle auto funebri.
3. L’ASL nel
cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza
dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell’autofunebre
il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale
deposito.
4. Il
proprietario dell’autofunebre trasmette annualmente alla ASL che ha rilasciato
il libretto di cui al comma 3, un'autocertificazione sulla continuità del
rispetto e mantenimento dei requisiti previsti e sul permanere del luogo di
abituale rimessaggio, e ne allega copia al libretto di idoneità.
Art. 22 (Trasporto funebre tra Stati)
1. I
trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in
Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con Regio
Decreto 1 luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale
concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio
1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da
detto accordo.
2. I cadaveri
devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo di
cui al comma 1, tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio
nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio
nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per
l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti
all'accordo di cui al comma 1,
l'interessato alla traslazione presenta all'autorità
consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal
Ministero della Salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione
informando l'autorità consolare.
4. Per
l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo
nulla osta dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è
diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni
nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dalla ASL.
Capo
III
Inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni cimiteriali
Art. 23 (Diritto di sepoltura)
1. Nel
cimitero devono essere ricevuti:
a) i
cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel
territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i
cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del
Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
c) i
cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel
Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio
assistenziali situate fuori Comune;
d) i
cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in
vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata
esistente nel cimitero del Comune stesso;
e) i
prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui agli artt. 19 e 25.
Art. 24 (Identificazione della sepoltura)
1. Ogni
feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni
sepoltura, sia in caso d'inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un
sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.
Art. 25 (Autorizzazione all'inumazione e
tumulazione)
1. L’autorizzazione
all’inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo
la vigente normativa statale.
2. In caso di
amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate alla sepoltura
secondo le modalità indicate dal Comune ove avviene la sepoltura, previo nulla
osta della ASL.
3. Per i
prodotti abortivi di età gestazionale fino a ventotto settimane complete e per
i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di vita intrauterina
e non siano stati denunciati come nati morti, si procede nel seguente modo:
a) i
genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera
della possibilità di richiedere la sepoltura;
b) qualora
non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a
quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.
Art. 26 (Esumazione ed estumulazione ordinarie)
1. Le
esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono
eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di
operatori sanitari.
2. Le
estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione del loculo,
sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di
operatori sanitari.
3. Le
operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria sono regolate dal Comune
nel rispetto della presente legge attraverso il regolamento di cui all’art. 6.
4. Il Comune
invia il piano annuale dei turni di rotazione delle operazioni di esumazione ed
estumulazione alla ASL competente per territorio.
5. Durante le
operazioni di esumazione ed estumulazione il responsabile del servizio di
custodia cimiteriale vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede
prontamente l’intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige
un verbale e provvede ad annotarle nel registro previsto al comma 2 dell’art.
52 del D.P.R. 285/1990.
6. In caso di
esumazione ordinaria i resti mortali possono essere raccolti in una cassetta di
zinco per essere collocati in un loculo o in un colombaio, oppure possono
essere collocati nell’ossario comune.
7. In caso di
estumulazione allo scadere della concessione è consentita la riduzione, con
successiva ritumulazione (previa raccolta in una cassetta di zinco) o
collocazione nell’ossario comune, esclusivamente quando sia accertata la
completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia
cimiteriale; qualora la mineralizzazione risulti incompleta, il responsabile
del servizio di custodia cimiteriale dispone l’inumazione per cinque anni al
fine di consentire la completa mineralizzazione.
Art. 27 (Esumazione ed estumulazione straordinarie)
1. In caso di
esumazione o estumulazione straordinaria disposta dall’Autorità giudiziaria,
l’operazione si svolge alla presenza del responsabile del servizio di custodia
cimiteriale del Comune, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla stessa
Autorità giudiziaria; le operazioni disposte dall’Autorità giudiziaria devono
essere effettuate all’interno delle strutture obitoriali. Il personale
sanitario della ASL assiste alle operazioni solo su espressa richiesta
dell’Autorità giudiziaria.
2. In caso di
esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal Comune per consentire
la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto
il parere preventivo della ASL. Le operazioni si svolgono alla presenza del
responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti
igienico-sanitari, richiede l’intervento del personale della ASL in caso di
necessità, redige un verbale e le annota sul registro previsto dal comma 2
dell’art. 52 del D.P.R. 285/1990.
3. Le
esumazioni straordinarie sono vietate nel periodo ricompreso tra il primo
maggio e il trenta settembre. Qualunque sia la successiva destinazione, il feretro
esumato deve essere collocato in una cassa metallica a meno che non risulti
perfettamente integro. La cassa metallica verrà poi eliminata in caso di
cremazione o inumazione in altra fossa.
4. Le
estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva
cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell’anno; il feretro,
qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa
metallica, a meno che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non
ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso
di cremazione o inumazione in altra fossa.
5. Qualora la
richiesta di estumulazione straordinaria riguardi una sepoltura superiore a
venti anni, e sia orientata al recupero-riutilizzo del loculo, si provvede
all'inumazione del feretro per almeno cinque anni, al fine di consentire la
completa mineralizzazione. Se durante l’operazione viene constatata la completa
mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale,
questi potrà disporre la raccolta dei resti.
Capo
IV
Cremazione e destinazione delle ceneri
Art. 28 (Cremazione)
1. La cremazione consiste nella pratica funeraria
che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni
feretro è avviato singolarmente alla cremazione.
Art. 29 (Autorizzazione alla cremazione)
1. L'autorizzazione
alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune nel
cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal
defunto o su richiesta dei coniugi, dei figli legittimi, legittimati, naturali,
riconosciuti ed adottivi ovvero degli ascendenti, dei discendenti, dei
collaterali e degli affini fino al terzo grado e previa acquisizione del
certificato necroscopico, come previsto dall'art. 3 della legge 30.3.2001, n.
130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle
ceneri".
2. Per la
cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico
necroscopo di cui al comma 1.
3. Il
prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, previsto dall’art. 3, comma
1, lettera h), della legge 130/2001, finalizzato ad eventuali indagini per
causa di giustizia, è effettuato dal medico necroscopo. Le modalità di
conservazione e custodia dei prelievi saranno individuate e stabilite con
apposito regolamento interno a ciascuna ASL.
Art. 30 (Crematori)
1. Per la
realizzazione e la gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui
alla legge 130/2001.
Art. 31 (Espressione di volontà)
1. La
manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla
dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della
legge 130/2001.
Art. 32 (Registro per la cremazione)
1. È
istituito presso ogni Comune il registro per la cremazione.
2. Nel
registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la
propria volontà di essere cremato.
3. Il
richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la
volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602
del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di
dichiarazione.
4. In
qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle
annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
Art. 33 (Consegna e destinazione finale delle
ceneri)
1. Le ceneri
derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria
ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e
destinate al cinerario comune.
2. A richiesta,
l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione
in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La
consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in
triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del
verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo
originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato
l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario
dell'urna.
4. La
conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante
collocazione nelle celle o mediante interramento in spazi a ciò destinati. È
altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri
di congiunti ivi tumulati.
5. In caso di
consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo
familiare, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale
dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la
cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'art. 32
sono annotati:
a) numero
progressivo e data;
b) cognome,
nome e dati anagrafici del defunto;
c) modalità
di espressione della volontà;
d) eventuale
volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità
prescelte;
e) cognome,
nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui
viene consegnata l'urna;
f) cognome,
nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
g) eventuali
note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.
6. Qualsiasi
variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata
al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
7. Qualora il
defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la
persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle
seguenti persone:
a) dal
coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato
secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza
di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
b) dall'esecutore
testamentario;
c) dal
rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari
la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
d) dal
tutore di minore o interdetto;
e) in
mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), dal personale
autorizzato dal Comune.
Art. 34 (Dispersione delle ceneri)
1. La
dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai
sensi della legge 130/2001, è consentita:
a) in
aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
b) in
natura;
c) in
aree private.
2. La
dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
a) in
montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti
abitativi;
b) nei
laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
c) nei
fiumi;
d) in
mare;
e) in
aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti
abitativi;
f) negli
altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3. La
dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita
nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
4. La
dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1,
numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. E' fatto
divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di
percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla
dispersione.
6. La
dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7, dell'art.
33.
7. I soggetti
di cui al comma 7, dell’art. 33 sono tenuti a comunicare al Comune di
destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la
dispersione delle ceneri.
8. Qualora il
soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante
o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la
cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai
parenti del defunto di assistere alla dispersione.
9. Al di
fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione
delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.
10. La
dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei
proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
11. La
dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato,
tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente
presenti.
12. Vanno
comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone
di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso
umano.
TITOLO IV
ATTIVITÀ FUNEBRE
Art. 35 (Attività funebre)
1. Ai sensi della
presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e
assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo,
su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
b) fornitura
di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
c) trasporto
di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
d) preparazione
del cadavere e confezionamento del feretro;
e) recupero
di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o
privati.
2. I soggetti
che intendono svolgere l’attività funebre presentano Segnalazione certificata
di inizio attività (Scia), ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente
competente. La Scia è corredata della documentazione e delle autocertificazioni
in ordine al possesso dei requisiti di seguito individuati al comma 3.
3. I soggetti
che intendono svolgere attività funebre devono possedere i seguenti requisiti:
a) che
l'attività funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori;
b) che
dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
1) la
disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimesse per il
ricovero di non meno di un carro funebre, in possesso di specifica
certificazione di agibilità dotate delle attrezzature e dei mezzi per la
pulizia e la disinfezione delle auto funebri;
2) la
disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari
amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la Scia;
3) personale
in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle
specifiche mansioni svolte;
4) un
responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere
specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante
dell'impresa; per l’apertura di ulteriori sedi commerciali i soggetti esercenti
l’attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli
affari;
c) che
le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo
disgiunto dall’attività di onoranza funebre presentino al Comune la Scia
prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da
utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l’esercente
l’attività funebre.
4. Al fine
del mantenimento del requisito di cui al punto 3, della lettera b), del comma
3, le imprese esercenti l’attività funebre hanno l’obbligo di far frequentare
al proprio personale specifiche giornate formative della durata complessiva non
inferiore a ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma
stabiliti con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni
dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo; la partecipazione alle giornate formative dà diritto al rilascio di un
attestato di frequenza.
5. È vietato
l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di
tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture
sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle
aree cimiteriali.
6. L'attività
funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio
obitoriale; è invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle
sale del commiato.
7. Il Comune
vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.
Art. 36 (Strutture per il commiato)
1. Le
strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, possono
essere utilizzate, su istanza dei componenti il nucleo familiare del defunto di
cui al comma 6 dell’art. 10, per la custodia e l’esposizione delle salme per la
durata del periodo di osservazione e anche per i riti del commiato.
2. Le
strutture per il commiato sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza
discriminazioni di alcun tipo in ordine all’accesso.
3. Per
l’esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in
possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e
regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.
4. L’autorizzazione
all’apertura delle strutture per il commiato è rilasciata dal Comune ove ha
sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda,
previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio
che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle
stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta
del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato
all’interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla
presentazione della stessa.
5. Le
strutture per il commiato non possono essere collocate nell’ambito di strutture
sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita
collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree
individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.
6. Le
strutture per il commiato possono prevedere l’esercizio delle attività di
imbalsamazione e tanatocosmesi secondo le modalità e i termini stabiliti dalla
normativa nazionale vigente.
Art. 37 (Casa funeraria)
1. La casa
funeraria è la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta
dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) osservazione
del cadavere;
b) trattamento
conservativo;
c) trattamenti
di tanatocosmesi;
d) custodia
ed esposizione del cadavere;
e) attività
proprie delle strutture per il commiato.
2. Per
l’esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in
possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e
regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.
3. L’autorizzazione
all’apertura delle case funerarie è rilasciata dal Comune ove ha sede la
struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa
acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio, che
provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle
stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta
del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato
all’interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla
presentazione della stessa.
4. Le case
funerarie non possono essere collocate nell’ambito di strutture sanitarie
pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o
nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai
Comuni negli strumenti urbanistici locali.
Art. 38 (Rifiuti cimiteriali)
1. I rifiuti
cimiteriali devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti
autorizzati ai sensi delle vigenti normative. Sono definiti nel D.P.R.
15.7.2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti
sanitari a norma dell'art. 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179) e sono classificati
come "rifiuti urbani" nell’art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152
(Norme in materia ambientale).
Art. 39 (Sanzioni)
1. Le
violazioni delle disposizioni di cui all'art. 35, ai commi 4 e 5, dell'art. 36
e agli articoli 10, 13, 16, 17, comportano l'applicazione di una sanzione
amministrativa da euro 3.000,00
a euro 5.000,00.
2. L'inosservanza
delle altre disposizioni di cui al Capo II, Titolo III comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro
4.000,00.
3. Il mancato
possesso dei requisiti strutturali delle strutture del commiato e delle case
funerarie di cui alla presente legge e la violazione delle disposizioni di cui
all’art. 34, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro
5.000,00.
4. Per
l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni previste dalla L.R. 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per
l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria) e successive
modifiche ed integrazioni.
5. Nello
svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre, chiunque propone
direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di
qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione
di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro
9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto
immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto
funebre.
Art. 40 (Prestazioni delle ASL)
1. Gli
interventi del personale della ASL non sono onerosi per coloro che li
richiedono.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 41 (Regime transitorio)
1. Le imprese
che esercitano l’attività funebre di cui all’art. 35, operanti stabilmente sul
territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal comma
3 di detto articolo, entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge.
2. Qualora il
gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d’obbligo la separazione
societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, fatta salva l’eventuale scadenza originaria della
gestione antecedente a tale data.
3. Entro
novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo della presente legge, i Comuni istituiscono il registro di cui all’art.
32, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente
legge.
4. Per tutto
quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente
legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in
materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia
mortuaria) e successive modificazioni.
Art. 42 (Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 10
Agosto 2012
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI